Il trattamento fiscale di omaggi e regalie

In vista del periodo Natalizio, come di consueto ogni anno, durante questa ricorrenza, abbiamo ritenuto utile offrire un generale pro-memoria sul trattamento che la disciplina fiscale riserva alle spese sostenute dall’azienda per omaggi e regalie.

Forniamo pertanto di seguito, senza alcuna pretesa di esaustività, dei suggerimenti generali al fine di potersi orientare sulla possibilità di dedurre, e detrarre contestualmente l’iva, dei costi sostenuti per l’acquisto beni destinati ad essere ceduti gratuitamente a titolo di omaggi e regalie.

Occorre quindi verificare se il destinatario dell’omaggio sia un cliente ovvero un dipendente.

OMAGGI A CLIENTI

Si prospettano due scenari di seguito riportati:

A) omaggi di beni NON rientranti nell’attività dell’impresa (es. un’azienda che omaggia delle bottiglie di spumante e che NON esercita l’attività di commerciante di vini e spumanti)

In generale è possibile considerare sempre deducibili le spese sostenute per l’acquisto di beni di valore unitario inferiore ad euro 50,00. Nel caso di cestini natalizi, tuttavia, per la quantificazione della spesa sarà necessario far riferimento non al singolo bene che compone il cestino ma alla somma del valore dei beni che lo compongono. Occorre quindi fare particolare attenzione all’entità della spesa sostenuta per ogni singolo omaggio in quanto, nel caso questa superi la soglia dei 50,00 euro, la relativa iva dovrà essere considerata indetraibile, e concorrerà insieme alla base imponibile, come costo deducibile. Tale deducibilità tuttavia, in tal caso, deve essere dimensionata nel concorrere, sommata alle altre generali “spese di rappresentanza” nei limiti previsti dall’art. 108, CO. 2 TUIR:

Ricavi della gestione caratteristicaImporto massimo spese di rappresentanza deducibile
fino ad € 10 milioni1,5 %
fino ad € 50 milioni0,6 %
superiore ad € 50 milioni0,4 %

Occorre sempre considerare che, comunque qualificate, le cessioni a titolo gratuito di beni dovranno essere accompagnate da relativo DDT, idoneo a giustificare la fuoriuscita del bene dall’orbita aziendale ed identificare il destinatario dell’omaggio. In assenza di DDT (con causale “omaggio”) infatti l’Agenzia delle Entrate potrebbe eccepire, in via presuntiva, una cessione a titolo oneroso non documentata, richiamando a tassazione l’operazione. La presenza di questo tipo di documento, da solo, è sufficiente a documentare la cessione a titolo gratuito, non essendo necessaria una contestuale emissione di fattura; e la cessione/omaggio è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA (ex art. 2 co. 2 numero 4 d.P.R. iva), a prescindere dal valore di acquisto del bene ceduto.

B) Una via a parte invece segue il caso in cui l’oggetto della cessione gratuita è rappresentato da beni rientranti nell’attività dell’impresa (es. un’azienda che produce miele e ne omaggia dei vasetti)

In questo caso peculiare è la disciplina in materia IVA: infatti la cessione/omaggio è soggetta all’imposta (salvo il caso limite nel quale non vi sia stata detrazione al momento dell’acquisto).

Per assolvere al tributo vi sono molteplici modalità, tra cui, la più pratica ed immediata riteniamo essere quella dell’emissione di un’autofattura per cessioni gratuite senza rivalsa – codice tipo documento TD27 (assunto che il cedente, come di solito accade, non voglia esercitare la rivalsa nei confronti dell’omaggiato).

Il documento può essere emesso puntualmente (autofattura immediata) oppure in senso riepilogativo, con cadenza mensile (autofattura differita): in quest’ultimo caso essenziale risulta la necessità di gestione dei documenti di trasporto nelle modalità descritte.

OMAGGI A DIPENDENTI

Nel caso infine dell’acquisto da parte dell’azienda di beni destinati ad omaggio ai propri dipendenti, è il caso di precisare che in tale ipotesi la spesa non si classifica come “spesa di rappresentanza” bensì come “spesa per prestazioni di lavoro”. Resta comunque ferma la possibilità di dedurre tale costo e detrarne l’iva. In generale si osserva che, se la spesa non rientra nella casistica contemplata dall’art. 100 del TUR (spese con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, etc.), essa può considerarsi sempre deducibile, senza che questa soggiaccia ai limiti imposti per le “spese di rappresentanza”, in quanto, come detto, essa non viene classificata come tale. Altro discorso da fare invece sarebbe quello dell’imponibilità di tali liberalità in capo al dipendente/beneficiario. Infatti se il totale delle liberalità concesse ai dipendenti, compresi gli omaggi, eccede la soglia di euro 3.000,00 (somma così innalzata nel 2022 dalla precedente di euro 258,23 per effetto del Decreto Aiuti Quater), l’intera somma (e non soltanto l’eccedenza) concorrerà al reddito del dipendente come fringe benefit.

In definitiva, consideriamo che le cessioni nei confronti di dipendenti seguono una disciplina peculiare da considerare caso per caso.

Queste precisazioni rappresentano solo un accenno al complesso quadro della deducibilità, e della detraibilità della relativa imposta, delle spese per omaggi. Per ogni ulteriore approfondimento invitiamo, come sempre, a contattare lo Studio.

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