Scade oggi il termine per poter beneficiare della c.d. sanatoria sui cash-out effettuati sulle cripto-attività prima del 2022, versando un’imposta sostitutiva pari al 3,5%, e offrendo la possibilità di affrancare il valore al 01/01/2023 pagando il 4,67% all’anno per 3 anni.
In merito è stata fatta chiarezza riguardo invece ai casi in cui la valuta virtuale venga convertita in altro strumento avente le medesime caratteristiche e funzioni: in tal caso l’operazione sarebbe da considerarsi irrilevante dal punto di vista fiscale.
La nuova legge di bilancio inoltre riconduce le valute virtuali al concetto di asset digitali e, in caso di cash-out in fiat e trasferimento a terzi, come per esempio per l’acquisto di beni o servizi, attraendole a tassazione a partire dal 2023.
Chi non ha dichiarato nulla andrà a pagare lo 0,5% sul valore delle attività che possedeva al 1° gennaio degli anni di cui non ha dichiarato il possesso.
Inoltre coloro che hanno valori di carico inferiori rispetto al valore attuale o che non riescono a risalire ai valori di carico, potranno optare per una rivalutazione del capitale al 1° gennaio 2023, versando all’AdE in 3 anni il 14% sul valore del capitale periziato (prima rata da versare entro il 30/06/2023).
Le eventuali plusvalenze generate rispetto al valore di carico o rispetto al valore di rivalutazione che diventa a tutti gli effetti il nuovo valore di carico, dal 2022, saranno indicati nella dichiarazione annuale dei redditi e attratte a tassazione, con aliquota sostitutiva al 26%, per importi superiori ad euro 2.000,00.