Con il Decreto antifrode (alias Decreto controlli, D.l. 157/2021 del 12 novembre 2021), divenuto immediatamente esecutivo, sono stati introdotti nuovi requisiti più stringenti per l’accesso ai bonus edilizi.
Nell’attesa dell’approvazione della nuova Legge di bilancio, con la quale si spera si avrà modo di avere chiarezza su molteplici punti rimasti ancora irrisolti, lo scrivente Studio coglie l’occasione per fare un puntuale e veloce riepilogo sul quadro generale delle detrazioni per lavori edilizi e spese connesse, con un particolare riguardo al tema della cessione dei crediti per i quali è stato maturato il diritto alla detrazione da parte del beneficiario/committente dei lavori e a quello della detraibilità delle spese.
PARTE I : Sconto in fattura, cessione o riporto in compensazione
Laddove ve ne siano i presupposti, il beneficiario del c.d. “bonus edilizio” ha facoltà, secondo legge, di cedere tale diritto ad un soggetto terzo, sia esso l’esecutore materiale dei lavori, il fornitore dei materiali, un general contractor o un istituto finanziario che con il contratto di appalto non ha nessun tipo di rapporto giuridico.
Tale operazione può essere posta in essere sia per cessione diretta a fronte di corrispettivo, che attraverso il c.d. “sconto in fattura” che l’impresa fornitrice opera, a favore del committente, ricevendo in cambio i crediti che quest’ultimo dovrà cedere quale remunerazione per lo sconto ricevuto.
In entrambi i casi citati si è in presenza di prima cessione, ed è questa la fase più delicata nel processo di “compravendita” dei crediti edilizi. Le successive cessioni, infatti, non saranno nuovamente seggette a taluni requisiti stringenti previsti invece per la prima cessione. Il riferimento, a parte il profilo delle responsabilità, è alla necessità di apposizione di visto di conformità e della presenza di un’asseverazione tecnica sulla congruità dei prezzi praticati, apposti rispettivamente da un professionista abilitato (commercialista o caf) e da un tecnico abilitato in possesso di apposite polizze assicurative per responsabilità civile derivanti dall’attività professionale.
Allo stesso modo, il committente che eventualmente decide, in un primo momento, di non cedere il credito, portando la relativa quota annuale a scomputo in detrazione sulle imposte calcolate sui redditi annuali, allorché deciderà in futuro di voler cedere detto credito, che sarà quindi trasferito nella misura delle rate residue non fruite, necessiterà comunque, in futuro, come oggi, di visto di conformità ed asseverazione tecnica. Tali adempimenti documentali sono sempre obbligatori in caso di superbonus 110%, sia che si decida di cedere, sia che si decida di portare il credito in detrazione sulla dichiarazione dei redditi annuale. Lo stesso non vale invece per i c.d. “bonus ordinari”, per i quali invece tali maggiori oneri sono circoscritti alla sola ipotesi di cessione/sconto in fattura. Si tratta di novità introdotte ad opera del d.l. antifrode, il quale comunque esplica i propri effetti a partire dalla data del 12 novembre 2021: ciò considerato, unitamente ad alcuni preziosi chiarimenti offerti da parte dell’Agenzia dell’Entrate, porta a poter pacificamente considerare non gravate dagli ulteriori oneri di visto ed asseverazione laddove coesistano, contemporaneamente, le seguenti condizioni, prima del 12 novembre 2021: i) data di emissione della fattura (si ritiene, non anche la data di invio); ii) effettuazione del bonifico (si ritiene, non anche la data di accredito da parte dell’istituto finanziario); accordo di cessione del credito. In merito a quest’ultimo requisito, l’Agenzia precisa, a più riprese (v. Risoluzione 5 dicembre 2018, n. 84/E e Circolare 16/E del 29 novembre 2021) che “non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito che non è richiesta alcuna specifica formalità, anche se, ai fini probatori”. In ogni caso sarebbe buona norma l’adozione della forma scritta debitamente sottoscritta dalle parti e con apposizione in calce di data certa: dato questo da indicare all’interno del modello di cessione del credito (Quadro D – dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto, nel campo “Data di esercizio dell’opzione”). L’invio della comunicazione telematica di cessione deve essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Il commercialista che effettua la comunicazione della cessione del credito deve essere lo stesso che appone il visto di conformità. Pertanto, nel caso di rate residue non fruite nasce la criticità in quanto tale cessione dovrebbe essere fatta dallo stesso commercialista che ha apposto il visto una o più annualità precedentemente.
Nel caso in cui l’intervento è effettuato su parti comuni, la comunicazione dell’opzione è consentita anche all’amministratore di condominio o al condomino incaricato, ma, in tal caso, l’opzione sarà efficace solo dopo che il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, abbia verificato e validato i dati contenuti nella comunicazione.
Nell’imminenza della chiusura dell’anno solare, particolare attenzione va riservata al c.d. “bonus facciate”, tipologia di incentivo per il quale è prevista la fruizione di una percentuale pari al 90% delle spese sostenute. L’attenzione va posta laddove vi siano lavori in fase di avvio, avendo contezza del fatto che non è stata prevista alcuna proroga anche per il 2022 di tale aliquota che pertanto vedrà una riduzione al 60% a partire dal 1° gennaio 2022. Un importante chiarimento sul tema è stato fornito dal sottosegretario al Ministero di Economia e Finanze in Commissione Finanza della Camera: “È possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stato di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti Sal può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo”. In aggiunta, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 16 del 29 novembre scorso, ha chiarito che per ottenere la cessione del credito i lavori debbano essere “almeno iniziati”. In altre parole, sarà possibile effettuare il saldo del 10% dei lavori entro il 31/12/2021 e beneficiare del credito ancorché i lavori saranno finalizzati nel corso del 2022.
I crediti oggetto di cessione possono essere successivamente compensati solo attraverso F24 con i seguenti codici tributo:
• “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
• “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
• “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
• “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
• “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
• “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito. Ad esempio, per le spese sostenute nel corso 2021, nel compensare la prima rata del credito d’imposta, la compilazione della relativa delega F24 riporterà al campo “anno di riferimento” il valore “2022”, per la seconda rata, il valore “2023” etc. Va da sé che per i bonus ordinari per i quali è previsto un piano di ammortamento decennale, le eventuali spese sostenute nel 2021 matureranno quote di credito dall’annualità 2022 fino al 2031, ed ogni rata inciderà per il 10% del totale dei crediti maturati, mentre, in caso di superbonus 110%, con ammortamento quinquennale, le annualità andrebbero dal 2022 al 2026, con un valore per ciascuna rata pari invece al 20%.
In aggiunta, è il caso di precisare che è stata prevista un’apposita deroga al divieto di compensazione: in presenza di debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500,00 euro la norma generale vieta la compensazione orizzontale dei crediti fiscali. Tuttavia, l’art.121 comma 3 del D.l. 34/2020 (alias decreto Rilancio) deroga a tale disposto, con riferimento a tutti i bonus edilizi.
Lorenzo Cimino
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