Con il Decreto antifrode (alias Decreto controlli, D.l. 157/2021 del 12 novembre 2021), divenuto immediatamente esecutivo, sono stati introdotti nuovi requisiti più stringenti per l’accesso ai bonus edilizi.
Nell’attesa dell’approvazione della nuova Legge di bilancio, con la quale si spera si avrà modo di avere chiarezza su molteplici punti rimasti ancora irrisolti, lo scrivente Studio coglie l’occasione per fare un puntuale e veloce riepilogo sul quadro generale delle detrazioni per lavori edilizi e spese connesse, con un particolare riguardo al tema della cessione dei crediti per i quali è stato maturato il diritto alla detrazione da parte del beneficiario/committente dei lavori e a quello della detraibilità delle spese.
PARTE II : Il tecnico asseveratore ed il commercialista
Nell’affrontare il tema circa la detraibilità delle spese professionali, occorre, in premessa, precisare che, le spese professionali cui si fa riferimento nel presente approfondimento sono solo quelle relative alle “prestazioni professionali strettamente connesse con la realizzazione dell’opera”. Pertanto, sono da escludere, in via preventiva, ad es., il compenso eventualmente riconosciuto al general contractor a titolo di costi organizzativi e di coordinamento” (cfr. circolare 8 agosto 2020, n. 24/E).
Come già spiegato nel precedente articolo (link), con l’immediata entrata in vigore del Decreto antifrodi (D.l. 157/2021) il 12 novembre c.a., il panorama normativo dei bonus edilizi ha visto una sostanziale rideterminazione delle sue regole.
Tra in nodi rimasti ad oggi ancora da sciogliere resta quello sulla detraibilità delle spese relative ai nuovi adempimenti di apposizione visto di conformità ed asseverazione tecnica di congruità delle spese. Se infatti è quantomai pacifico come dette spese siano del tutto rientranti nel computo della base imponibile per la determinazione del c.d. superbonus 110% (si v. il comma 15 dell’articolo 119 DL. 34/2020 ai sensi del quale “rientrano tra le spese detraibili per gli interventi [..] quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni […] e del visto di conformità”), allo stesso modo, nessun chiaro riferimento risulta rinvenibile parimenti per quanto riferito invece ai bonus minori. Nell’attesa, infatti, che la nuova Legge di bilancio 2022 ponga fine a tali interrogativi, in via prudenziale, è buona norma, al momento, considerare l’indeducibilità di tali costi. Da qui la legittima critica mossa da più parti sul rischio che tale impostazione, se lasciata immutata, rischia certamente di ridurre significativamente l’appetibilità dei bonus minori. Un’intelligente soluzione in merito, invece, sarebbe quella di introdurre soglie minime di esenzione dall’adempimento.
Le fatture professionali per superbonus, invece, seguono, come detto, diversa via: la loro accertata detraibilità, tuttavia, comporta comunque l’esigenza di porre particolare riguardo alle sue modalità di fatturazione.
Si aprirebbe il dibattito circa la ri-fatturazione delle spese professionali nel caso in cui si è in presenza di un’impresa – contraente generale – (oppure una rete di imprese) la quale è investita, tra gli altri, del compito di gestire tali spese per conto del cliente. La questione, in effetti, si fa peculiare laddove la corrispondente emissione della fattura di riaddebito faccia sorgere l’interrogativo se sia necessario o meno procedere con l’applicazione dell’iva. Al riguardo, è stato chiarito il corretto trattamento iva dell’operazione, avendo riguardo a considerare se il rapporto sia fondato della base di un mandato con, o senza, rappresentanza. Pertanto, nel caso in cui il general contractor agisca sulla base di un mandato con rappresentanza, esso agirà in nome e per conto del mandante (i.e. il committente). Ciò comporta che le prestazioni dei professionisti vengono fatturate da questi direttamente al committente (mandante) e quietanzate dal general contractor per suo conto. Tali spese pertanto verranno successivamente riaddebitate al committente senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ex. art. 15 d.P.R. 633/72. Laddove invece fosse rinvenibile un rapporto spoglio da procura (i.e. senza rappresentanza), il mandatario (general contractor) agisce per conto del mandante (committente) ma in nome proprio. In tal caso, pertanto, le prestazioni dei professionisti vengono fatturate da questi al general contractor. Sarà sempre quest’ultimo che quindi provvederà al saldo dell’importo ed al suo riaddebito al committente, questa volta, con applicazione del tributo in fattura.
Ancora, sul tema delle spese professionali, va tenuta contezza di quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione di ritenute solitamente operate su tali documenti da professionisti che adottano, per obbligo o per opzione, un regime diverso dal c.d. regime forfettario ex art. 1, c. 54-89 L. 190/2014. In aggiunta, si rileva che, tutti i condomini, dal 1° gennaio 2007, in qualità di sostituti d’imposta, devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta sui corrispettivi, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa; la ritenuta è operata anche se i corrispettivi si riferiscono ad attività commerciali non esercitate abitualmente (redditi diversi). In questo quadro, è stato significativo il chiarimento in merito fornito dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 40/E/2010), la quale ha precisato che in tale ipotesi non operano le ritenute d’acconto in quanto l’applicazione della ritenuta dell’8% (ex. d.l. 78/2010) operata dagli istituti di credito o dalla Posta sui bonifici per detrazioni fiscali prevale sulle ritenute ordinarie applicate ai sensi dell’art. 23 e ss., d.P.R. 600/1973, nella misura del 20% del compenso professionale richiesto. Ciò al fine di evitare un reiterato prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo professionale. Nel caso invece di mandato senza rappresentanza, invece, va da sé come i compensi spettanti al professionista, e fatturati al contraente generale, sono addebitati con applicazione della ritenuta ex art. 25 d.P.R. 600/1973. Il successivo riaddebito poi sarà effettuato con importi al lordo della ritenuta, dando evidenza, nel documento fiscale, della parte sottoposta a ritenuta.
In conclusione, si ritiene utile richiamare l’attenzione, in via residuale, su un elemento peculiare che il commercialista sarà chiamato, tra gli altri, a valutare in ordine alla fruibilità dei bonus. Si tratta dell’indagine sulla sussistenza del requisito del possesso di redditi da parte del beneficiario. In merito si precisa che, allorquando il contribuente sia titolare anche solo dei soli redditi derivanti dalla mera proprietà dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può fruire del beneficio fiscale in quanto possessore quantomeno della relativa rendita catastale dell’immobile in oggetto, ancorché egli non sia soggetto ad imposta per effetto del particolare meccanismo impositivo che prevede una deduzione di pari importo. Tuttavia, in tale ipotesi, solo le opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura daranno la possibilità al beneficiario di realizzare il credito fiscale, considerata l’incapienza reddituale dello stesso.
Lorenzo Cimino