VISTO DI CONTROLLO bonus edilizi

Lo Studio esegue controlli sulle pratiche bonus edili sotto il profilo fiscale, contabile, sui requisiti di accesso ai benefici, sulla correttezza della procedura e sul rispetto dei termini della pratica, effettuando un’accurata istruttoria della documentazione esistente per valutare la sussistenza del diritto all’ottenimento degli incentivi: i termini di pagamento delle fatture, le modalità, i requisiti soggettivi del committente e quelli del cessionario del credito, così come molti altri fattori critici vengono presi in analisi per uno screening di controllo ulteriore.

Riteniamo infatti che i molteplici interventi normativi succedutisi sul tema, così come le svariate circolari dell’Agenzia delle Entrate abbiano contribuito notevolmente a creare un clima di pericolosa incertezza sulla materia, aggiungendo di volta in volta restrizioni ed obblighi, talvolta passati in sordina, talvolta poi espunti in un secondo momento. Le stesse circolari emanate dall’Agenzia delle Entrate hanno in molte occasioni lasciato dubbi e vuoti interpretativi.

In questo quadro, non si può non considerare le pesantissime sanzioni alle quali si è tenuti a rispondere in caso di errori sull’ottenimento dei benefici fiscali.

La nostra esperienza sul campo ci consente di poter individuare con velocità e precisione i punti deboli relativamente agli errori più frequenti riscontrati nell’abito dell’applicazione della disciplina.

Lo studio inoltre effettua consulenze presso altri studi commercialisti per la corretta gestione delle pratiche, individuando, laddove vi siano criticità, la corretta modalità di gestione delle stesse.

Condividi questa pagina:

2 commenti su “VISTO DI CONTROLLO bonus edilizi

  1. Salve, ho pagato l’ultima fattura per una ristrutturazione a dicembre 2021 con sconto in fattura al 50%. L’impresa stessa che si è occupata di tutto ha gestito anche la cessione del credito. Ho notato che non è stato apposto il così detto visto di conformità. Mi è stato risposto che non è necessario in quanto il contratto e i lavori sono stati avviati prima del 12 novembre 2021. E’ giusto? Grazie in anticipo!

    1. Buonasera, con il decreto antifrodi di novembre 2021 è stato introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità, con particolare riguardo alla deadline del 12 novembre 2021. Nel caso di specie, così come da lei prospettato, sembrerebbe invero necessaria l’apposizione del visto di conformità, in quanto ci scrive che il pagamento è avvenuto successivamente alla data del 12 novembre (ossia a dicembre 2021). La invitiamo ad approfondire la questione con il fiscalista che ha curato la pratica. Se invece necessita del nel nostro supporto ci contatti all’indirizzo studio@pignatarocimino.it per un preventivo.
      Cordiali saluti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Inizia a scrivere il termine ricerca qua sopra e premi invio per iniziare la ricerca. Premi ESC per annullare.

Torna in alto