Proroga investimenti prenotati 4.0 in legge di bilancio

Con il comma 423 nell’attuale formulazione della legge di Bilancio si opererebbe uno slittamento di almeno tre mesi del termine relativo al perfezionamento dell’investimento agevolabile quale bene 4.0 di cui all’allegato A alla legge 232/2016 prenotato entro il 31/12/2022 mediante effettuazione dell’ordine e versamento di almeno il 20% dell’acconto, che passerebbe pertanto dal 30 giugno al 30 settembre 2023.

Ciò consentirebbe la fruizione delle maggiori aliquote 2022 che si rammentano di seguito:

Le imprese che stanno concludendo gli ultimi ordini di acquisto di beni materiali con caratteristiche Industria 4.0 (allegato A alla legge 232/2016) potranno contare, se effettuano la “prenotazione” (ordine e acconto non inferiore al 20% del prezzo) entro sabato 31 dicembre, sui primi nove mesi del 2023 per realizzare l’acquisto. Il comma 423 della legge di Bilancio 2023, approvata dalla Camera e in discussione finale al Senato a partire da oggi, proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 la coda temporale degli investimenti 4.0 agevolabili con la griglia di crediti di imposta prevista dal comma 1057 della legge 178/2020:

• 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

• 20% per la quota di investimenti fino a tra 2,5 e 10 milioni di euro;

• 10% per la quota di investimenti fino a tra 10 e 20 milioni di euro.

Diversamente, per gli investimenti 2023 oppure per gli investimenti prenotati e non completati entro il predetto termine, le aliquote scendono secondo con cadenza 20%-10%-5%.

Va da sé che per individuare la data di effettuazione dell’investimento si farà riferimento alla data di consegna o spedizione per i beni acquistati o acquisiti in locazione finanziaria, ovvero data di ultimazione della prestazione.

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