La responsabilità personale in caso di liquidazione societaria: cenno breve alle norme generali

La fase di liquidazione di liquidazione di una società rappresenta la fase terminale della vita di una società e costituisce uno dei momenti più delicati in termini di responsabilità tanto per il liquidatore nominato quanto per i soci.

L’idea semplicistica e semplificatrice che i debiti di una società di capitali sciolta non possano in alcun modo rincorrere i soci appartiene ad una visione “ignorante” riguardo all’interpretazione profonda e coordinata delle norme e delle pronunce giurisprudenziali sul tema.

I rischi di dover rispondere a titolo personale (i.e. con il proprio patrimonio) per le vicende societarie in ordine alla condotta tenuta tanto nel periodo della liquidazione che in quello precedente, interessano parimenti la figura del liquidatore quanto quella dell’amministratore nonché del socio.

Gli atti posti in essere vengono indagati sotto il profilo sostanziale al di là della mera formalità.

A tal proposito basta operare anche il semplice rammento delle norme civilistiche, che, opportunamente richiamate, rendono nota in maniera agevole del quadro generale di riferimento.

 

a) Responsabilità degli Amministratori

Gli amministratori della società mantengono la responsabilità della gestione fino alla nomina dei liquidatori.

 

Doveri e Responsabilità Generali

– Art. 2392 c.c. (Responsabilità verso la società – S.p.A.): Gli amministratori devono adempiere ai loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e rispondono solidalmente per danni derivanti da omissioni o violazioni, salvo dimostrino di non essere in colpa.

– Art. 2476 c.c. (Responsabilità degli amministratori – S.r.l.): Gli amministratori rispondono verso la società, i soci e i terzi per i danni causati dall’inosservanza dei loro obblighi. I soci possono agire per il risarcimento del danno.

 

Obbligo di Gestione Prudente

– Art. 2447 c.c. (Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale): In caso di perdite che riducono il capitale sotto il minimo legale, gli amministratori devono convocare l’assemblea per deliberare una ricapitalizzazione o la liquidazione.

– Art. 2485 c.c. (Obbligo di accertare la causa di scioglimento): Gli amministratori sono tenuti ad accertare tempestivamente l’esistenza di cause di scioglimento e a iscrivere la delibera nel Registro delle Imprese.

– Art. 2484 c.c. (Cause di scioglimento): Tra le cause di scioglimento rientrano il raggiungimento dell’oggetto sociale, la sopravvenuta impossibilità di conseguimento dello stesso, la decisione dei soci, o altri motivi previsti dallo statuto.

 

Comunicazione dello Stato di Crisi

– Gli amministratori devono convocare l’assemblea per adottare le misure necessarie in caso di perdita del capitale o insolvenza. L’omissione di tale obbligo può comportare responsabilità per i danni ai creditori.

 

b) Responsabilità dei Liquidatori

I liquidatori assumono la responsabilità della gestione della fase di liquidazione della società.

 

Nomina e Obblighi Iniziali

– Art. 2487 c.c. (Nomina e poteri dei liquidatori): I liquidatori sono nominati dall’assemblea o dal tribunale e devono redigere l’inventario iniziale del patrimonio sociale entro 90 giorni dalla nomina.

– Art. 2489 c.c. (Responsabilità dei liquidatori): I liquidatori rispondono dei danni causati alla società, ai soci o ai creditori per violazioni dei loro obblighi, applicandosi le norme sulla responsabilità degli amministratori.

 

Gestione della Liquidazione

– Art. 2491 c.c. (Bilancio finale di liquidazione): I liquidatori devono predisporre il bilancio finale di liquidazione e sottoporlo all’approvazione dei soci.

– Art. 2489 c.c. (Pagamento dei creditori): Devono assicurare il rispetto dell’ordine delle prelazioni legali nel pagamento dei creditori, privilegiando i creditori garantiti rispetto ai chirografari.

 

Responsabilità in Caso di Insufficienza Patrimoniale

Dopo aver soddisfatto i creditori, eventuali residui vengono distribuiti tra i soci secondo le quote di partecipazione (riparto dell’attivo).

– Art. 2495 c.c. (Cancellazione della società e responsabilità residua): La cancellazione della società dal Registro delle Imprese non pregiudica i diritti dei creditori insoddisfatti, che possono agire contro i liquidatori o, nel caso di società di persone, contro i soci.

 

Violazioni nella gestione: I liquidatori possono essere ritenuti responsabili in caso di occultamento di beni, errori nel pagamento dei creditori o altri comportamenti negligenti.

 

c) Responsabilità dei Soci

Le responsabilità dei soci variano in base alla forma societaria:

 

Società di Persone

– Art. 2267 c.c. (Responsabilità dei soci): Nella società semplice, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali.

– Art. 2313 c.c. (Società in accomandita semplice): I soci accomandanti rispondono limitatamente al conferimento, mentre i soci accomandatari rispondono illimitatamente.

 

Società di Capitali

– Art. 2462 c.c. (S.r.l.): I soci non rispondono personalmente per le obbligazioni sociali, salvo il caso di conferimenti non eseguiti integralmente.

– Art. 2495 c.c. (Cancellazione della società): Eventuali responsabilità personali sorgono solo in casi eccezionali, come abuso della personalità giuridica o distribuzione di utili indebiti.

 

Obbligo di approvazione del bilancio finale: I soci devono approvare il bilancio finale di liquidazione e possono opporsi qualora emergano irregolarità.

 

Profili Penali

Se durante la liquidazione vengono commessi atti illeciti, possono sorgere responsabilità penali, disciplinate dalla Legge Fallimentare e da altre normative:

– Bancarotta fraudolenta (Art. 216 L.F.): Reato che si verifica in caso di distrazione di beni, falsificazione dei libri contabili o occultamento del patrimonio.

– Omesso pagamento di imposte (D.Lgs. 74/2000): Responsabilità per mancato versamento di IVA, IRPEF o contributi previdenziali.

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